Testamento Biologico


Man mano che scrivevo questo libro mi appariva sempre più chiaro quanti e quali sono gli impedimenti da superare per ottenere la depenalizzazione dell'eutanasia. A prescindere dall'ostilità della Chiesa e dei cattolici che giocano un ruolo notevole se non determinante, c'è da tener conto delle remore di numerosi medici impostati sul concetto del guarire per cui l'eutanasia rappresenta una sconfitta del loro ruolo, e che sono bloccati dall'impegno di non trasgredire la legge.
La legalizzazione dell'eutanasia richiede un non breve cammino ancora da compiere. Ciò significa che le iniziative devono essere molteplici, continue ed esplicative. Uno dei problemi sta nella grande diversità delle persone e dei casi. Ogni persona ha una mentalità, una concezione della vita, opinioni, sensibilità, esigenze particolari e diverse. Diventa dunque arduo regolamentare l'eutanasia con delle disposizioni generali. La morte, come la nascita, riguardano l'intimità della persona mentre la legge (qualsiasi legge) deve per sua stessa natura generalizzare. Malgrado le recenti dichiarazioni a favore, l'eutanasia attiva è quella più discussa e osteggiata. Praticata per abbreviare dilanianti sofferenze -le peggiori sono forse quelle psichiche- e permettere una buona morte, per la legge è un "omicidio". Che lo faccia il medico, la madre o il padre per un figlio o il figlio per un genitore, o il marito per la moglie o la moglie per il marito, o un amico per chi gli è caro, sempre si tratta -almeno legalmente- di uccidere un essere umano. 

Un atto che mai si dovrebbe definire con la parola omicidio quando e disperatamente invocato da persona consenziente che, sfinita dall'inutilità del suo patire, non ha via d' uscita se non attendere nel peggiore dei modi la propria fine.

Ci sarebbe un'alternativa a questo contrastato dilemma che provoca da una parte convinzioni inamovibili di protesta e di accusa e dall'altra una scelta etica che riconosce a ogni persona la dignità di regolare la propria vita secondo i dettami della ragion pratica universale.
Vorrei qui azzardare una modesta proposta già elaborata dai relatori del convegno di Bioetica tenutosi a Torino il 26 giugno del '99, poi ripresa in vari numeri della rivista di Bioetica, diretta da Maurizio Mori e confermata dalla Convenzione di Oviedo, comunemente nota come Convenzione Europea, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2001, entrando così a far parte dell'ordinamento giuridico italiano (Legge n. 145).
La  Convenzione afferma infatti la libera volontà del diretto interessato come regola generale per l'attuazione di ogni  intervento sanitario.La mia proposta intende battersi per un rapido riconoscimento giuridico della Carta di Autodeterminazione e contemporaneamente divulgarla in ogni modo possibile. Ho constatato l'opportunità di pubblicizzarla nella mia piccolissima indagine: la stragrande maggioranza delle persone  ignora il suo contenuto e/o la sua esistenza, spesso teme che contenga condizioni costrittive, privandosi così di uno strumento basilare.
In sostanza si tratta di un testamento molto simile a quello in  uso per i beni materiali e finanziari mentre in questo caso sarebbe diretto al bene massimo, la propria salute, aiutandoci a difenderla dalle infermità che ci colgono durante la vita fino all'ultima che conclude la nostra esistenza.

La Carta può essere redatta in qualsiasi momento della nostra vita ed è in qualsiasi momento modificabile o cancellabile. Vi si iscrivono le direttive anticipate  riguardanti 1'accettazione o il rifiuto dei trattamenti medici specie in caso di malattie croniche e irreversibili. Si conferma dunque il diritto al consenso informato: l'obbligo del medico di informare tempestivamente e sinceramente il paziente sulla diagnosi della malattia, sulle cure cui il medico o i medici intendono sottoporlo nonché sulle conseguenze e sui rischi che tali cure comportano, anche per quanto riguarda gli effetti collaterali. Diventa anche possibile rifiutare l'accanimento terapeutico, l'alimentazione e 1'idratazione artificiali. Nel caso di persone che siano in stato di irreversibile incapacità o in Stato Vegetativo Permanente (S.V.P.) "bisognerà seguire un criterio di minor possibile scostamento dalla volontà del diretto interessato".
C'è la possibilità di ricorrere anticipatamente a un fiduciario che ha il compito di prendere le decisioni al posto dell'interessato quando questi non ne ha la capacità. Si dibatte tuttora se l'interessato abbia il diritto di nominare una persona di sua fiducia o se invece in una questione tanto impegnativa si debba seguire la "norma prestabilita" come accade in tutte le situazioni in cui si delega qualcuno (un medico, un notaio, un avvocato, un familiare) a rappresentarci.
Per quanto riguarda le persone in Stato Vegetativo Permanente la Convenzione di Oviedo (art. 6) stabilisce che "quando secondo la legge un maggiorenne a causa di un handicap mentale, di una  malattia  o per un motivo similare non è in grado di dare un consenso  all' intervento, questo non può essere effettuato senza autorizzazione del suo rappresentante, dell'autorità o di persona o tutore designato dalla legge" (art. 6 della Convenzione di Oviedo). Si tratta di un rovesciamento di prospettiva: "di  fronte ad un soggetto non in grado di manifestare la propria volontà non dovrà  esser giustificata la cessazione dei trattamenti bensì il suo , inizio e la sua prosecuzione; il mezzo principale di  giustificazione sarà l'autorizzazione del rappresentante legale. Ci sarà inoltre l'obbligo di chi assiste un individuo in S.V.P. di attivare la procedura di un rappresentante legale, anche solo con una segnalazione al Pubblico Ministero." (relazione sulla Convenzione di Oviedo).

Facsimile del testamento biologico

preparato dalla consulta di Bioetica